FAQ
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.
ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
- le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi
- i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
- le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
- i lavoratori stagionali
- i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.